Decreto sicurezza: l’accordo etico delle cooperative sociali per un’accoglienza dignitosa

Con una nota sottoscritta il 29 febbraio Legacoopsociali, Fedrsolidarietà e Agci Solidarietà dell’Emilia-Romagna denunciano limiti e effetti negativi del cosiddetto Decreto Sicurezza.

“Ci riconosciamo nei principi inalienabili di solidarietà, rispetto e promozione della dignità di ogni persona senza discriminazioni di alcun tipo – è la premessa del documento -. Riconosciamo il rispetto del diritto d’asilo come delineato dalla Costituzione italiana quale diritto fondamentale della persona e principio fondante la Repubblica, auspicando una piena attuazione dell’art. 10 della Carta. Consideriamo la difesa dei diritti universali dell’Uomo la base su cui fondare la crescita e lo sviluppo della società intera”.

Questo il testo della nota:

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 4 ottobre 2018 n.113, poi convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, con DM 20 novembre 2018, è stato approvato il nuovo schema di capitolato di gare di appalto riguardante “la fornitura di beni e servizi per la gestione e il funzionamento dei centri di prima accoglienza per richiedenti protezione internazionale”.

Nello schema di capitolato vengono radicalmente rivisti i servizi per richiedenti protezione internazionale, con una riduzione della qualità degli stessi e il rischio di disperdere il grande patrimonio etico e materiale rappresentato dalla buona accoglienza che cooperative sociali, associazioni, enti Locali, enti religiosi e laici, singoli cittadini hanno saputo realizzare in tanti anni.

Non sono previsti servizi quali l’orientamento formativo e lavorativo, l’insegnamento della lingua italiana, il sostegno nell’accesso ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico psico-sociale per le situazioni vulnerabili. Si delinea così una accoglienza ridotta di fatto al vitto e alloggio, al di sotto degli standard minimi previsti dalle Direttive Europee in materia;

Le coop considerano istruzione, formazione, inclusione sociale, incontro e coinvolgimento delle comunità locali elementi fondamentali per un’accoglienza improntata alla dignità e al rispetto della persona umana e imprescindibili per la coesione sociale, tanto più quando, come oggi, si rileva un incremento del clima di odio e di esclusione nei confronti degli stranieri, indipendentemente da quale sia il loro status giuridico.

Un’accoglienza che non preveda servizi qualificati di presa in carico e orientamento, insieme al quadro normativo delineato dalla L. 132/2018, determinano di fatto una compressione dei diritti della persona accolta.

La riduzione dello standard di personale previsto produce effetti negativi sulle condizioni stesse di lavoro, svilendo il ruolo degli operatori sociali in una mera funzione di controllo, richiedendo contestualmente che vengano svolte una pluralità di prestazioni senza il supporto di una equipe multidisciplinare e con un elevato rischio di burnout.

La “stima dei costi medi di riferimento” (cfr. Allegato B del nuovo schema di capitolato) non prevede costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che, come previsto dall’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016, l’operatore economico deve obbligatoriamente indicare in sede di offerta.

Inoltre non prevedono una serie di costi indispensabili per la corretta gestione delle attività richieste, quali l’allestimento e la manutenzione delle strutture e la fornitura di farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN.

Infine, non sono previsti l’utile di impresa e le spese generali, ponendo dei dubbi circa la congruità della base d’asta, rilevato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con propria Delibera n. 134 del 5 aprile 2018 precisa che “… la stazione appaltante ha il dovere di valutare la congruità dell’offerta economica, oltre che in relazione ai costi per il personale, per la sicurezza aziendale ed in relazione all’incidenza dell’utile di gestione, anche in relazione alle spese generali (Parere di precontenzioso n.139 del 20 giugno 2014; Parere di precontenzioso n. 230 del 16 dicembre 2015)“.

Alcune Regioni, quali Toscana, Piemonte, Emilia – Romagna, Sardegna hanno presentato ricorso presso la Corte Costituzionale nei confronti della Legge 132/2018.

I sottoscrittori del presente accordo, in rappresentanza delle proprie cooperative associate, esprimono preoccupazione per il deterioramento della qualità e della quantità dei servizi di accoglienza ritenendoli fondamentali per favorire i percorsi di integrazione e la coesione sociale, deterioramento che indurrebbe i lavoratori impegnati ad operare in condizioni rischiose e squalificanti.

Le associazioni di rappresentanza si impegnano pertanto: a rendere nota alle istituzioni locali con le quali collaborano che le cooperative associate stanno valutando di non partecipare a eventuali gare di appalto indette sulla base del nuovo schema di capitolato; a promuovere presso le comunità locali e le reti dei propri partner il contenuto e i principi del presente accordo; ad essere parte attiva dei progetti che fondazioni, pubbliche amministrazioni ed enti di terzo settore vorranno costruire nei prossimi mesi per rispondere ai nuovi bisogni delle comunità locali.

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